Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della norma n. 247/2012 è intervenuta sull'proposito: «Nel stadio di sviluppo del tirocinio di praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel cambiare registro dei praticanti, purché in godimento del diploma nato da laurea Sopra giurisprudenza, può esercitare attività professionale Per sostituzione dell'avvocato https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=1400&limit=100&start=3000